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Sez. 3, Sentenza n. 4799 del 06/03/2006 (Rv. 587484 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione - Individuazione - Sussistenza di un valido contratto agrario - Necessità - Onere della prova - A carico del soggetto che intende far valere il diritto - Spettanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587484-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento della titolarità del diritto di prelazione agraria (e del correlato diritto di retratto), l'art. 8, comma primo, della legge n. 590 del 1965 non si rivolge genericamente a qualsiasi soggetto insediato - munito o meno di un titolo - sul fondo oggetto di trasferimento, ma pone specifico riferimento a chi possa vantare, oltre che il godimento del terreno e la qualità soggettiva di coltivatore diretto, anche un valido contratto agrario, la cui sussistenza deve essere provata dalla stessa parte che intende far valere il diritto di prelazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata, rilevando l'adeguatezza della sua motivazione, essendo risultata che la ricorrente, qualificatasi come "mezzadra" del fondo, non aveva provato tale circostanza, dovendosi oltretutto escludere in radice la configurabilità di un contratto di mezzadria poiché la ricorrente stessa, affermando, anzi, di essere proprietaria della porzione di fondo condotta quale "mezzadra", aveva prospettato una situazione logicamente e giuridicamente incompatibile con l'esistenza di un contratto di mezzadria, stante l'inconcepibilità di un tale negozio nell'ipotesi in cui uno stesso soggetto assume sia la veste di concedente che di mezzadro).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)