Sez. 2, Sentenza n. 3297 del 20/05/1981 (Rv. 413874 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
La sospensione dei termini disposta dalla legge 7 ottobre 1969 n 742 concerne tutti i termini processuali e si applica, quindi, anche ai termini di comparizione fissati dall'art 163 bis cod proc civ, la cui osservanza richiede che si tenga conto pure del periodo di sospensione. Ne consegue che, quando - detratto tale periodo - il termine libero assegnato risulti inferiore a quello minimo previsto dalla legge, l'atto introduttivo del giudizio (nella specie: di appello) e affetto da nullita, la quale, ove non sanata dalla Costituzione del convenuto, si estende alla sentenza. (V 5810/79, mass n 402463; (V 1673/79, mass n 398026; (V 2977/78, mass n 392415).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)