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Sez. 2, Sentenza n. 3090 del 21/04/1988 (Rv. 458601 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DELLA PRESTAZIONE - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458601-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DELLA PRESTAZIONE - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

La declaratoria di risoluzione del contratto, pur importando per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 cod. civ. l'Obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori senza la domanda della parte interessata che, essendo soggetta alle norme del codice di rito, non può essere proposta per la prima volta in appello, stante il divieto stabilito dall'art. 345 cod. proc. civ. a pena di inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio. (Conf 5736/83, mass n 430616; (Conf 2962/82, mass n 420866; (Conf 6479/81, mass n 417314).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)