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Sez. 5, Sentenza n. 2611 del 08/03/2000 (Rv. 534671 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Ritenute d'acconto - Sostituto e sostituto d'imposta - Obblighi rispettivi - Obblighi del "sostituito" - Conseguenti poteri dell'Amministrazione finanziaria.
Stato
decisa il 2000-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534671-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI

A differenza di quanto avviene nell'ipotesi di ritenuta d'imposta - vera e propria imposta sostitutiva, rispetto alla quale la posizione del "sostituito" ben può dirsi residuale e diviene operante se sia stata accertata l'omissione del "sostituto" in ordine sia a ritenuta che a versamento - nella ritenuta di acconto (diretta, in sè, ad agevolare non solo la riscossione ma anche l'accertamento degli obblighi del percettore del reddito), l'intervento del "sostituto" lascia inalterata la posizione del "sostituito", il quale è specificamente gravato dell'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione del prelievo. Da ciò consegue che, quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che pur costituiscono componente di reddito, alla omissione il percettore dovrà ovviare, dichiarando i relativi proventi e calcolando l'imposta sull'imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso. Se ciò è vero, non può dubitarsi del fatto che sulla dichiarazione stessa si esercitino i normali poteri di controllo e di accertamento in rettifica da parte dell'Ufficio il quale liquiderà la maggiore imposta in dipendenza dei proventi in ipotesi non dichiarati, sui quali il "sostituto" non abbia operato la dovuta trattenuta, omettendo il relativo versamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)