Sez. 5, Sentenza n. 10057 del 01/08/2000 (Rv. 539006 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Ritenuta d'acconto - Omessa applicazione da parte del datore di lavoro - Obblighi del lavoratore sostituito - Violazione - Avviso di accertamento a carico del sostituito - Legittimità - Impugnazione da parte del sostituito della pretesa impositiva formulata dall'Amministrazione - Integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, sostituto - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
È legittimo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, rivolto a contestargli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuarla. L'ininfluenza della sostituzione d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavoratore - sostituito, oltre a consentire l'esercizio nei suoi confronti del potere di accertamento in caso di violazione di quegli obblighi, porta ad escludere che, nel giudizio d'impugnazione promosso dallo stesso sostituito, insorga la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro - sostituto. L'impugnativa apre infatti il sindacato giudiziale sulla pretesa impositiva in concreto formulata dall'ufficio - attraverso uno degli atti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - senza possibilità di estendere la decisione a soggetti che siano parti di rapporti diversi, pure se strettamente connessi per comunanza di problematica, come si evince dall'art. 14 del D.Lgs. cit., sulla delimitazione dei casi di litisconsorzio e sul residuare nelle altre ipotesi di mere facoltà d'intervento o di chiamata in casa (arg. Art. 64, comma secondo, del d.P.R. n. 600 del 1973 cit.).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)