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Sez. 3, Sentenza n. 3285 del 27/05/1982 (Rv. 421245 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - LIBERTÀ DI INIZIATIVA DELL'AFFITTUARIO EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - LIMITI - SOPPRESSIONE DI QUALCHE ELEMENTO DELLA STRUTTURA DELL'AZIENDA AGRICOLA COME FORMATA DAL PROPRIETARIO - INAMMISSIBILITÀ - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421245-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - LIBERTÀ DI INIZIATIVA DELL'AFFITTUARIO EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - LIMITI - SOPPRESSIONE DI QUALCHE ELEMENTO DELLA STRUTTURA DELL'AZIENDA AGRICOLA COME FORMATA DAL PROPRIETARIO - INAMMISSIBILITÀ - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*

La libertà di iniziativa riconosciuta dall'art. 10 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 all'affittuario di fondo rustico trova limite nel fatto che egli, avente veste di imprenditore in quanto esercente un'attività economica organizzata al fine della produzione di beni (art. 2082 cod. civ.), svolge tale attività servendosi di una azienda altrui, su cui vanta un diritto personale di godimento, e deve, pertanto, nel fare uso della stessa, conservarne la struttura funzionalizzata, come mezzo strumentale, all'Esercizio di quella determinata attività imprenditoriale agricola, con la conseguenza che l'indicata libertà di iniziativa consente bensì all'affittuario di determinare l'indirizzo ed il modo produttivo e di migliorare l'organizzazione aziendale, senza ingerenze da parte del concedente, ma non lo abilita a pregiudicare la struttura dell'azienda agricola, come formata dal proprietario, mediante soppressione di un qualche suo elemento (nella specie: rete di irrigazione del fondo), sì da eliminarne o diminuirne la funzionalità in relazione alla destinazione economica datale dal proprietario medesimo che, anzi, l'affittuario è pur sempre tenuto a conservare per non incorrere in quella grave inadempienza, che è sanzionabile con la decadenza della proroga legale del rapporto di affitto. (V 5717/81, mass n 416413).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)