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Sez. 1, Sentenza n. 18396 del 28/03/2008 Cc. (dep. 07/05/2008) Rv. 240182 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - IN GENERE | Revoca successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 367 del 1991 - "Nuovo procedimento" ex art. 15, D.L. n. 367 del 1991 - Sussistenza - Conseguenze in tema di competenza.
Stato
decisa il 2008-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240182-01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - IN GENERE

Per procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore del D.L. 20 novembre 1991 n. 367, previsti dall'art. 15 di detto decreto, conv. nella L. 20 gennaio 1992 n. 8, devono intendersi anche quelli per i quali viene chiesta la revoca della sentenza di proscioglimento emessa secondo il codice previgente, dandosi così inizio ad un nuovo procedimento in quanto il precedente deve ritenersi concluso con tale sentenza e non può più ritenersi pendente. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della nuova competenza prevista dalla legislazione speciale antimafia, la richiesta del P.M. di revoca della sentenza istruttoria segna l'inizio del nuovo procedimento la cui competenza spetta al pubblico ministero e al Gip individuati rispettivamente dall'art. 51, comma terzo-bis e 328, comma primo-bis, cod. proc. pen. (conf. sent. n. 18857 del 2008, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Decreto Legge 20/11/1991 num. 367 CORTE COST., Legge 20/01/1992 num. 8 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)