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Sez. 1, Sentenza n. 733 del 06/02/1998 Cc. (dep. 14/02/1998) Rv. 209613 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - IN GENERE | Configura un'ipotesi di prosecuzione del procedimento originario - Conseguenze in tema di delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. e di delitti connessi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209613-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - IN GENERE

La revoca della sentenza di proscioglimento (nella specie emessa dal giudice istruttore prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale per essere ignoti gli autori del reato) determina la prosecuzione del procedimento originario a suo tempo iniziato, e non l'avvio di un nuovo procedimento. Ne consegue che, in tema di procedimenti per delitti di criminalità organizzata disciplinati dagli artt. 51, comma terzo-bis e 328, comma primo-bis, cod. proc. pen. - per i quali le regole particolari di determinazione della competenza territoriale, derogatorie ai criteri ordinari, introdotte dal D.L. n. 367 del 1991, si applicano solo ai procedimenti iniziatisi dopo la sua entrata in vigore -, qualora contestualmente alla riapertura delle indagini siano state aperte anche nuove indagini in relazione a persone non sottoposte al precedente procedimento, la competenza per territorio ad esercitare le funzioni di giudice per le indagini preliminari va, rispettivamente, attribuita al g.i.p. determinato secondo le regole ordinarie in relazione alle indagini concernenti gli imputati già sottoposti a procedimento, e in base alle regole derogatorie per le persone sottoposte alle nuove indagini, non potendo operare la "vis attractiva" conseguente all'ampliamento dei casi di connessione previsto dallo stesso decreto-legge, in quanto pur essa soggetta alla regola transitoria dell'applicazione esclusiva ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. (Fattispecie concernente la revoca della sentenza di proscioglimento per omicidi ascrivibili ad appartenenti ad associazione camorristica, commessi in Maddaloni, in relazione alla cui cognizione la S.C., nel fissare la competenza del g.i.p. di Santa Maria Capua Vetere per il procedimento oggetto di "riapertura" e quella del g.i.p. di Napoli per quello riguardante un nuovo indagato, ha precisato che, per la fase processuale in senso stretto, la Corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere, in caso di rinvio a giudizio da parte di entrambi i g.i.p. rispettivamente competenti, è legittimata a disporre la riunione degli eventualmente distinti processi, qualora riconosca l'esistenza di connessione a norma dell'art. 12 cod. proc. pen. o anche di quella meramente probatoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 434, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 lett. C, Decreto Legge 20/11/1991 num. 367 art. 1, Decreto Legge 20/11/1991 num. 367 art. 15, Legge 20/01/1992 num. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)