diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 3227 del 02/06/1998 Cc. (dep. 25/06/1998) Rv. 210878 - 01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) | Provvedimento di revoca della sentenza istruttoria di proscioglimento deliberato dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 367 del 1991 - Procedimento apertosi a seguito di esso - È da ritenere "nuovo procedimento" - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210878-01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988)

Per procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 367 del 1991, previsti dall'art. 15 di detto decreto, convertito nella legge 20 gennaio 1992 n. 8, devono intendersi anche quelli per i quali viene chiesta la revoca della sentenza di proscioglimento emessa secondo il codice previgente e viene dato inizio, in tal modo, a un nuovo procedimento. E invero la fase precedente deve ritenersi conclusa con la detta sentenza e il procedimento non può ritenersi più pendente. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della nuova competenza prevista dalla legislazione speciale antimafia, la richiesta del P.M. di revoca della sentenza istruttoria segna l'inizio del nuovo procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 243 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 243 CORTE COST., Decreto Legge 20/11/1991 num. 367 art. 1, Decreto Legge 20/11/1991 num. 367 art. 15, Legge 20/01/1992 num. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)