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Sez. 1, Sentenza n. 5668 del 30/10/1996 Cc. (dep. 19/12/1996) Rv. 206252 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Riapertura delle indagini - Non costituisce l'inizio di nuovo procedimento penale - Conseguenze in tema di competenza all'emissione dei provvedimenti relativi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206252-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Poiché la riapertura delle indagini preliminari non costituisce l'inizio di un nuovo procedimento penale, la competenza ad emettere i provvedimenti conseguenti alla richiesta del P.M. di riaprire le indagini appartiene allo stesso giudice che ha emesso la sentenza di non luogo a procedere. (Fattispecie relativa alla riapertura di procedimento per delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 51, comma terzo-bis, in relazione alla quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso l'applicabilità della regola per cui le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono svolte da un magistrato del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, trattandosi di procedimento iniziatosi successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 367 del 1991, introduttivo del nuovo criterio di competenza territoriale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 435, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 435

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)