Sez. 5, Sentenza n. 14301 del 19/06/2009 (Rv. 608796 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta definitivamente accertata - Prescrizione decennale ex art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986 - Iscrizione a ruolo del tributo - Natura interruttiva - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata, previsto dall'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell'Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)