Sez. 3, Sentenza n. 48984 del 21/10/2014 Ud. (dep. 25/11/2014) Rv. 261164 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reati paesaggistici - Sentenza di condanna - Ordine di rimessione in pristino - Subordinazione della sospensione condizionale della pena al ripristino - Legittimità - Fondamento.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di tutela del paesaggio, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ordinata dal giudice con la sentenza di condanna, atteso che la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo, può comportare conseguenze dannose o pericolose e che la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)