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Sez. 1, Sentenza n. 1196 del 25/02/1986 (Rv. 444678 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE CON IL CRITERIO DEGLI INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA ATTRIBUITA A TITOLO DI INDENNITÀ ESPROPRIATIVA - AMMISSIBILITÀ - RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR PREGIUDIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444678-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE CON IL CRITERIO DEGLI INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA ATTRIBUITA A TITOLO DI INDENNITÀ ESPROPRIATIVA - AMMISSIBILITÀ - RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR PREGIUDIZIO - CONDIZIONI.*

Al fine della Determinazione del danno, dovuto al proprietario del fondo occupato in via d'urgenza per il periodo dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione stessa, il criterio degli interessi legali sulla somma attribuita a titolo d'indennità espropriativa è diretto a quantificare in via presuntiva il predetto danno, in difetto di altri elementi, e non osta, pertanto, secondo i principi generali della responsabilità per fatto illecito, a che al proprietario medesimo debba essere riconosciuto il maggior pregiudizio, rispetto al tasso legale degli interessi, che egli deduce e dimostri di aver in concreto subito (ivi incluso il lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di utilizzare l'immobile a scopi edilizi durante l'indicato periodo). (V 1440/84, mass n 433541; (V 3016/83, mass n 427935; (V 6913/82, mass n 424571).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)