diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9207 del 04/05/2005 (Rv. 582642 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - STIMA DEI BENI | Riferimento ai prezzi di mercato al momento della decisione - Conseguenze - Aggiornamento d'ufficio in appello - Necessità.
Stato
decisa il 2005-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582642-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - STIMA DEI BENI

In sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa, e deve essere conseguentemente aggiornato d'ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)