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Sez. 1, Sentenza n. 14292 del 21/06/2006 (Rv. 592740 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE | Disciplina dell'immigrazione - Decreto di espulsione emesso a seguito di rigetto della domanda di regolarizzazione di lavoro subordinato presentata dallo straniero - Opposizione - Sospensione del provvedimento impugnato con contestuale, indebita sollecitazione alle autorità amministrative competenti al riesame della domanda di regolarizzazione (nella specie, a seguito di proscioglimento del richiedente dalla imputazione di agevolazione della prostituzione, determinante il rigetto della domanda di regolarizzazione) - Abnormità - Sussistenza - Fondamento - Giudizio di impugnazione del diniego di regolarizzazione del lavoro subordinato e giudizio di opposizione al decreto espulsivo - Pregiudizialità - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592740-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE

Il decreto con il quale il Tribunale, investito della opposizione avverso il provvedimento di espulsione di uno straniero dal territorio dello Stato seguito al rigetto della sua domanda di regolarizzazione di lavoro subordinato, sospende gli effetti del provvedimento impugnato fino all'esito del riesame di detta domanda, sollecitando contestualmente ed indebitamente (per esorbitanza dai limiti dei suoi poteri) le autorità amministrative competenti a tale riesame (nella specie, a seguito di proscioglimento del richiedente dalla imputazione di agevolazione della prostituzione, che aveva determinato il rigetto della domanda di regolarizzazione), deve ritenersi abnorme in relazione alle norme di legge che regolano la sospensione del processo, non essendo ravvisabile un rapporto di pregiudizialità tra il processo innanzi al giudice amministrativo di impugnazione del diniego di regolarizzazione e il giudizio di opposizione al decreto espulsivo, né configurabile, quindi, una ipotesi di sospensione del secondo ex art.295 cod. proc. civ. sino all'esito del primo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)