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Sez. 1, Sentenza n. 7668 del 13/04/2005 (Rv. 581599 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE | Espulsione amministrativa - Esecuzione - Sospensione - Per l'attivazione della procedura di emersione del lavoro irregolare - Adozione del provvedimento espulsivo in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 195 del 2002 - Sospensione per effetto della successiva istanza di regolarizzazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581599-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la presentazione di un'istanza di regolarizzazione di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1 del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, non determina, alla stregua del successivo art. 2, comma primo, la sospensione dell'esecuzione del decreto di espulsione, che sia stato emesso in data anteriore (nella specie, il provvedimento espulsivo era stato adottato alcuni giorni prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 195 del 2002, a seguito della quale era stata attivata la procedura di emersione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)