Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2747 del 23/02/2012 (Rv. 621999 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Valore di avviamento - Insussistenza in base a perdite subite - Esclusione - Accertamento rimesso al giudice di merito - ConfigurabilitĂ .
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE
In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'art. 51, quarto comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'esistenza di un valore di avviamento dell'azienda ceduta non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l'impresa cedente abbia subito perdite negli esercizi precedenti; l'accertamento di quel valore costituisce l'oggetto di un giudizio di fatto, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune dal sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)