Sez. 5, Sentenza n. 9115 del 06/06/2012 (Rv. 622947 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Valore di avviamento - Criteri di determinazione - Reddito distribuibile al netto delle imposte - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE
In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, il valore di avviamento di un'azienda o di un ramo di azienda, quale che sia il metodo di calcolo utilizzato, non è determinabile in base, o soltanto in base, a grandezze che possano essere capitalizzate, e, quindi, al reddito distribuibile al netto delle imposte, poiché l'avviamento è la capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia una qualità dell'azienda costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono, ed implica perciò la considerazione della prevedibile capacità della stessa di coprire i costi, ivi compresi quelli di natura fiscale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva calcolato il valore dell'avviamento facendo ricorso al criterio della ricapitalizzazione del reddito di cui all'art. 2, comma quarto, del d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, avendo riguardo al valore di questo al lordo delle imposte).
Riferimenti normativi: DPR 31/07/1996 num. 460 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)