Sez. U, Sentenza n. 10800 del 16/12/1994 (Rv. 489245 - 01)
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - ANNULLAMENTO DA PARTE DI ORGANI AMMINISTRATIVI | Illegittimo rifiuto di rilascio della concessione edilizia - Successivo annullamento da parte del giudice amministrativo - Diritto al risarcimento del privato - Esclusione - Estensione anche nel caso di stipulazione di convenzioni edilizie.
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - ANNULLAMENTO DA PARTE DI ORGANI AMMINISTRATIVI
Nella disciplina urbanistica di cui alla legge 17 agosto 1942 n. 1150, come modificata dalle leggi 6 agosto 1967 n. 765 e 28 gennaio 1977 n. 10, nel caso di illegittimo rifiuto di rilascio della concessione edilizia, sia pure in sanatoria, ancorché successivamente annullato dal giudice amministrativo, la posizione del privato ha la consistenza di mero interesse legittimo, che come tale non legittima a richiedere alcun risarcimento dei danni. Detto principio non soffre deroga nel caso di stipulazioni di convenzioni edilizie, nell'ambito dei piani di lottizzazione, anche se ad iniziativa privata, in quanto queste convenzioni non toccano il potere discrezionale dell'amministrazione municipale di negare l'autorizzazione all'edificazione in relazione ad esigenze di ordine pubblicistico, né privano il Comune della facoltà di imprimere una diversa destinazione alle aree incluse nelle convenzioni medesime.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)