Sez. 1, Sentenza n. 5738 del 14/05/1992 (Rv. 477216 - 01)
Prova civile - Documentale (prova) - Copie degli atti - Fotografiche | Copia fotostatica non autenticata - Produzione - Disconoscimento come falsa o come non conforme all'originale ad opera della controparte - Istanza di verificazione - Inammissibilità - Onere probatorio della controparte - Oggetto - Conseguenze.
Prova civile - Documentale (prova) - Copie degli atti - Fotografiche
Quando la parte contro la quale sia prodotta la copia fotostatica - assimilabile a quella fotografica di cui all'art. 2719 cod. civ. - non autenticata da pubblico ufficiale di un documento dalla medesima sottoscritto, almeno apparentemente, la disconosca come falsa e, comunque, non conforme all'originale, nessuna delle parti può produrre l'istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. - la quale concerne soltanto i documenti originali -, ma incombe alla controparte fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia suddetta. Ne consegue che detta controparte è tenuta o ad esibire l'originale - e, in ipotesi affermativa, a chiedere la verificazione della scrittura se l'avversario insisterà nel disconoscerla -, ovvero a fornire altre prove del suo asserto, nei limiti ordinari della loro ammissibilità e, quindi, anche prove testimoniali, ove dimostri, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2724 n. 3 cod. civ., di avere senza sua colpa smarrito il documento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)