Sez. 3, Sentenza n. 2600 del 28/07/1972 (Rv. 360143 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - NOVITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - NOVITA - CONDIZIONI.*
Il requisito della novita che legittima l'ammissione in appello della prova testimoniale si concreta nell'esigenza che la prova stessa verta su circostanze del tutto distinte e diverse da quelle che hanno formato oggetto delle prove assunte in primo grado. (Conf 468'71, mass n 350083).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)