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Sez. 1, Sentenza n. 422 del 15/01/2000 (Rv. 532890 - 01)

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - ANNOTAZIONI | Efficacia probatoria ex art. 1835 secondo comma cod. civ. - Firma dell'impiegato addetto - Necessità - Sussistenza - Portata - Prova dell'operazione in assenza di annotazione firmata o in presenza di annotazione non firmata - Ammissibilità - Conseguenze - Pretesa di restituzione del cliente - Sulla base di annotazioni antecedenti a quella dispositiva non firmata - Onere della prova della disposizione - Incidenza sulla banca.
Stato
decisa il 2000-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532890-01

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - ANNOTAZIONI

In tema di libretti di deposito a risparmio la previsione, da parte del secondo comma dell'art. 1835 cod. civ., dell'efficacia di piena prova, nei rapporti fra banca e depositante, delle annotazioni firmate dall'impiegato addetto al servizio, sussiste soltanto ove l'annotazione rechi tale firma, e non implica, peraltro, che l'annotazione firmata sia il solo mezzo probatorio con il quale un'operazione può essere provata, dovendo ammettersi la possibilità che una delle parti possa dare prova in altro modo dell'esecuzione di operazioni non annotate o della stessa operazione annotata ma non firmata. Da ciò consegue che, in base alla regola dell'onere della prova, la banca, convenuta dal cliente con la richiesta di restituzione delle somme che risultino depositate sul libretto anteriormente ad un'operazione di disposizione, annotata ma non firmata, ove sostenga che detta operazione venne effettivamente eseguita per disposizione del cliente, è tenuta a dare dimostrazione dell'esistenza di tale disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1835 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)