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Sez. L, Sentenza n. 10256 del 15/07/2002 (Rv. 555749 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Per soppressione della posizione di lavoro - Impossibilità di impiegare il lavoratore in mansioni diverse - Onere probatorio del datore di lavoro - Ambito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555749-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In relazione ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo dipendente dalla soppressione della posizione di lavoro a cui era addetto il lavoratore licenziato, la prova, gravante sul datore di lavoro, circa l'impossibilità di impiegare l'interessato in mansioni diverse, può essere contenuta nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti. Inoltre, in linea di principio, va esclusa la rilevanza al riguardo dei fatti sopravvenuti al licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguata l'indagine compiuta dal giudice di merito, che aveva valutato che lo stato di crisi aziendale fosse sufficientemente comprovato dal provvedimento di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria ex art. 35 legge n. 418/1981).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)