Sez. L, Sentenza n. 17928 del 14/12/2002 (Rv. 559257 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Presupposti di fatto - Riferimento alla data della comunicazione del recesso - Necessità - Ragioni inerenti alla attività produttiva - Onere della prova - Incidenza sul datore di lavoro - Valutazione della prova da parte del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966), grava sul datore di lavoro l'onere di provare, tra l'altro, le ragioni inerenti alla attività produttiva che rendono impossibile impiegare il dipendente nell'organizzazione aziendale, da accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con motivazione coerente e completa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sorretto da giustificato motivo il licenziamento di una impiegata di concetto intimato da un'impresa di costruzione sulla scorta di esigenze inerenti all'attività produttiva, motivate con il mero richiamo ad una riorganizzazione asseritamente resa necessaria dalla riforma della disciplina in materia di appalti pubblici).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)