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Sez. 3, Sentenza n. 107 del 07/01/2002 (Rv. 551406 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Atto di riassunzione - Notificazione - Presso il procuratore generale alle liti della parte non costituita - Nullità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551406-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

È nulla la notificazione dell'atto di riassunzione del processo interrotto eseguita presso il procuratore generale alle liti della parte non costituita (nella specie lo stesso procuratore della società di capitali incorporata, originariamente citata e costituita in giudizio), nella detta qualità, ancorché presso lo stesso la parte abbia eletto domicilio per tutti gli atti necessari all'espletamento del mandato, atteso che la previsione degli artt. 303 cod. proc. civ. e 125, ultimo comma, disp. att. Cod. proc. civ., secondo cui la notifica deve essere fatta alla parte personalmente, è tassativa e non ammette equipollenti, trovando la sua ragion d'essere nella permanenza in capo al mandate del diritto di disporre se proseguire o meno il giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)