Sez. 1, Sentenza n. 988 del 03/02/1997 (Rv. 502154 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Atto di riassunzione - Notificazione - Presso il procuratore domiciliatario della parte appellante poi non costituitasi - Ritualità.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
L'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., nello stabilire che l'atto di riassunzione del processo deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento anche all'art. 141 cod. proc. civ., il quale prevede, in caso di elezione di domicilio, la notificazione presso il domiciliatario. Pertanto è ritualmente eseguita la notifica dell'atto di riassunzione del giudizio di Appello nei confronti dell'appellante non costituito presso il procuratore domiciliatario nominato con l'atto di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)