Sez. 5 - , Sentenza n. 1848 del 28/01/2020 (Rv. 656677 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Rappresentante indiretto ex art. 201 CDC - Titolarità passiva dell’obbligazione doganale in caso di affermazione di prezzo inferiore al reale - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi doganali, il rappresentante indiretto è debitore dell'obbligazione ex art. 201 CDC quando l'indicazione del prezzo della merce sia inferiore a quello reale, in quanto, essendo autore della dichiarazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del CDC e 199 del DAC ("ratione temporis" applicabili), risponde dell'esattezza dei dati forniti, rispetto ai quali è tenuto ad adempiere agli obblighi di verifica e informazione, funzionali al corretto espletamento dell'incarico conferitogli, con la diligenza ragguagliata alla natura dell'attività professionale espletata.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2013 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 5, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2913 art. 2454 com. 199, Cod. Civ. art. 1176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)