Sez. 5 - , Ordinanza n. 25581 del 01/09/2023 (Rv. 669001 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Spedizioniere rappresentante indiretto - Responsabilità in solido con l’importatore per avere presentato la dichiarazione - Prova contraria - Diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. - Contenuto.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., esigibile dal rappresentante indiretto quale autore della dichiarazione doganale e che va provata da quest'ultimo, non è circoscritta alla sola verifica della corretta rispondenza dei dati risultanti dalla documentazione consegnatagli dall'importatore per l'espletamento del mandato professionale, ma si estende all'autenticità di tale documentazione.
Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)