diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5203 del 13/11/1978 (Rv. 394954 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - EFFETTI - INTERPOSIZIONE PER L'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DELL'INTERPOSTO - FORMA SCRITTA - NECESSITA EX ART 1351 COD CIV - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394954-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - EFFETTI - INTERPOSIZIONE PER L'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DELL'INTERPOSTO - FORMA SCRITTA - NECESSITA EX ART 1351 COD CIV - CONSEGUENZE.*

Nel caso di interposizione reale, la persona interposta acquista in proprio nome i diritti nascenti dal negozio traslativo, essendosi obbligata a trasferirli all'interponente; se questo Obbligo concerne beni immobili, esso dev'essere assunto con atto scritto ex art 1351 cod civ, che non puo essere provato ne con giuramento ne per testimoni, essendo possibile la prova testimoniale, ai sensi degli artt 2724 n 3 e 2725 cod civ, solo se esista un principio di prova scritta ed il contraente abbia senza colpa perduto il documento. (Conf 3544/71, mass n 355209).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)