diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6764 del 02/07/1990 (Rv. 468074 - 01)

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468074-01

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il mandato senza rappresentanza, sottostante ad una interposizione reale ovvero ad un negozio fiduciario, aventi per oggetto la Costituzione di una società di capitali, non deve risultare da atto scritto, atteso che, una volta stipulato (tra il mandatario ed il terzo) il contratto solenne di Costituzione di società, l'Obbligo di ritrasferimento che ne consegue (fra mandante e mandatario) riguarda le quote sociali o le azioni (a seconda del tipo di società), e cioè un effetto che può essere raggiunto mediante negozi a Forma libera. (V 7152/83, mass n 431755; (V 5792/81, mass n 416509; (V 5203/78, mass n 394954; (V 1682/72, mass n 358557; (V 1074/71, mass n 351118; (V 1549/70, mass n 347409).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2022, Cod. Civ. art. 2328, Cod. Civ. art. 2475, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)