Sez. 2, Sentenza n. 21424 del 20/04/2011 Cc. (dep. 27/05/2011) Rv. 250253 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | In sede di rinvio - Annullamento sostituzione misura carceraria - Decorso del tempo - Attualità della misura carceraria - Valutazione - Modalità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
Nel giudizio cautelare di rinvio per annullamento del provvedimento con cui il tribunale del riesame ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, la verifica circa l'attualità della misura carceraria deve operarsi in forza del criterio secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)