Sez. 2, Sentenza n. 39785 del 26/09/2007 Cc. (dep. 26/10/2007) Rv. 238763 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE | "In melius" - Attenuazione delle esigenze cautelari - Criteri di valutazione - Mero decorso del tempo e perequazione con valutazioni favorevoli intervenute in favore di coindagati (o coimputati) - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE
Il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (o coimputati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)