Sez. 2, Sentenza n. 9896 del 23/09/1991 (Rv. 473973 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - In genere | Condominio degli assegnatari - Costituzione anteriore all'effettivo trasferimento in proprietà degli alloggi - Funzione - Condominio in senso tecnico - Corrispondenza meramente formale - Legittimazione "ad causam" - Configurabilità - Limiti.
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - In genere
Il condominio degli assegnatari di alloggi popolari ed economici costituito anticipatamente rispetto all'effettivo trasferimento in proprietà degli alloggi ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, mira a realizzare sistemi di gestione secondo schemi solo formalmente corrispondenti a quelli del condominio in senso tecnico, in quanto gli ex inquilini, proprietari "in spe", nella loro qualità di mandatari dell'ente originario proprietario, vengono investiti di poteri gestionali come se le loro posizioni fossero di proprietà e comproprietà per effetto di una "fictio iuris". Ne consegue che al condominio degli assegnatari va riconosciuta rispetto ai beni comuni il potere di amministrazione ex art. 1130 cod. civ. e così la "legitimatio ad causam" solo per agire in giudizio per la gestione delle cose comuni, nel presupposto - pacifico - di tale loro qualità mentre tale legittimazione deve essere esclusa non solo quando il condominio faccia valere il proprio diritto alla comunione, ma anche quando la contestazione relativa all'uso e al godimento delle cose comuni non riguardi un mero corollario dell'utilizzazione generale (incontestata) della cosa, ma venga ad investire la stessa inerenza del bene alla comunione (nella specie il condominio aveva rivendicato la proprietà di un manufatto costruito da un assegnatario sul suolo comune).
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)