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Sez. 2, Sentenza n. 3925 del 27/04/1996 (Rv. 497284 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Abrogazione dell'art. 35 t.u. delle norme sull'edilizia popolare ed economica - Esclusione - Costruzione di alloggi da assegnare in locazione con patto di futura vendita - Vendita di tutti gli appartamenti - Mancato perfezionamento - Gestione degli stabili - Costruttore - Spettanza - Soggetto privato(società) - Irrilevanza - Costituzione del condominio da parte degli assegnatari - Illegittimità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497284-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

In tema di alloggi di edilizia popolare ed economica, la regola desumibile dall' art. 35, terzo comma, del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) secondo la quale fino a quando non siano venduti gli appartamenti assegnati e non ne sia pagato interamente il prezzo, la gestione dello stabile spetta al costruttore(applicabile anche se questi sia una società costituita per costruire senza scopo di lucro case da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, in forza del rinvio contenuto nel D.L. c.p.s. 8 maggio 1947 n. 399, come modificato dal D.L. c.p.s. 22 dicembre 1947 n.1600) deve considerarsi tuttora operante posto ché il citato art. 35 del R.D n. 1165 del 1938 non è stato abrogato dal menzionato D.L. c.p.s. n. 1600 del 1947, che non contiene alcuna diretta o indiretta disposizione in tal senso, mentre la successiva norma introdotta dall'art. 18 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico) secondo la quale l'amministrazione dello stabile è assunta dagli assegnatari a decorrere dal mese successivo all'assegnazione di tutti gli alloggi (norma il cui campo d'applicazione non si estende peraltro alla sopraindicata categoria di alloggi) è stata a sua volta abrogata dall'art. 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231, che ha disposto il passaggio dell'amministrazione degli stabili al condominio costituito in base alle norme del codice civile a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi. Ne consegue che con riguardo ad alloggi di edilizia popolare ed economica costruiti da una delle sopraindicate società ed assegnati in locazione con patto di futura vendita, la costituzione del condominio è legittima solo dalla data in cui tutti gli appartamenti siano stati venduti, mentre sino a tale momento devono considerarsi illegittimi la nomina di un amministratore da parte degli assegnatari riuniti in assemblea e i successivi atti di gestione dell'amministratore, e tale illegittimità può essere fatta valere oltreché dalla società cui spetta di amministrare lo stabile anche dall'assegnatario richiesto del pagamento dei contributi deliberati dall'assemblea della gestione di fatto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 35, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 08/05/1947 num. 1600 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 08/05/1947 num. 1600 art. 2, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 18, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)