Sez. 2, Sentenza n. 681 del 23/01/1998 (Rv. 511903 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Spese di uso e gestione delle cose comuni - Accordo tra l' I.A.C.P. e assegnatari, adottato con delibera assembleare unanime e senza alcuna formalità per la validità per la legittimazione dell'amministratore del condominio di gestione a pretendere il pagamento delle quote - Esonero dell'ente proprietario da responsabilità - Ammissibilità.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
È valido, perché non incide sulla titolarità della proprietà, l'accordo tra l'I.A.C.P. e gli assegnatari degli alloggi, adottato con delibera unanime dell'assemblea senza alcuna formalità, secondo il quale l'amministratore del condominio di gestione è legittimato a pretendere da essi il pagamento delle quote condominiali, con contestuale cessazione dell'amministrazione da parte dell'ente proprietario dell'edificio ed esonero da responsabilità per le spese per l'uso e il godimento delle cose comuni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1135, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 35, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)