Sez. 2, Sentenza n. 6671 del 16/12/1981 (Rv. 417534 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE PER ULTRAPETIZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE PER ULTRAPETIZIONE.*
L'interpretazione della domanda giudiziale è demandata al giudice del merito il quale deve accertarne la reale portata sia sulla base della sua formulazione letterale, sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire e al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio. Tale interpretazione, che trova i suoi limiti nel rispetto della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, è sindacabile in Sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di ultrapetizione, anche attraverso l'esame diretto degli Atti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)