diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5005 del 14/10/1985 (Rv. 442349 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - SINDACABILITÀ DELL'INTERPRETAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442349-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - SINDACABILITÀ DELL'INTERPRETAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

L'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, il quale deve accertarne la portata sulla base sia della sua formulazione letterale sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio. Il Sindacato sull'operazione interpretativa anzidetta, in quanto non riferibile ad un vizio in procedendo, è consentito alla Corte di Cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità. (V 8701/85, mass n 439053; (V 1689/84, mass n 433756; (V 6671/81, mass n 417534).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)