diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 503 del 29/01/1985 (Rv. 438710 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - CREDITO RELATIVO - LIMITI QUANTITATIVI.*
Stato
decisa il 1985-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438710-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - CREDITO RELATIVO - LIMITI QUANTITATIVI.*

Il credito dell'Inail che agisce in via di regresso ex artt. 10 ed 11 T.U. N. 1124 del 1965 nei confronti del datore di lavoro penalmente responsabile di un infortunio sul lavoro, trova un limite quantitativo nel complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe in effetti dovuto da quest'ultimo in favore dello infortunato secondo le norme generali sui danni da fatto illecito, tenuto anche conto dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato; pertanto comprende sia il rimborso dei ratei di rendita già corrisposti dall'Inail all'infortunato, sia l'equivalente economico delle erogazioni successive rappresentato dal valore capitale della rendita attribuita dall'istituto. (Conf 3511/79, mass n 399926).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)