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Sez. 1, Sentenza n. 2361 del 13/06/1975 (Rv. 376211 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SITUAZIONI DI FATTO ANTERIORI - APPLICABILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376211-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SITUAZIONI DI FATTO ANTERIORI - APPLICABILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*

Una disposizione di cui sia stata dichiarata l'illegittimita costituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, e non puo quindi essere applicata nei processi in corso. La sentenza della Corte costituzionale non fa che sancire, con efficacia meramente dichiarativa, la contrarieta della norma alla Costituzione; percio gli effetti della sentenza si estendono anche alle situazioni di fatto anteriori alla pronunzia, purche in proposito non siasi ancora formato il giudicato. (fattispecie in tema di Rilevanza della dichiarazione di incostituzionalita dell'art 151, secondo comma, cod civ - riguardante l'adulterio come ingiuria grave alla moglie - in un processo di separazione personale per colpa del marito). (V 3448/73, mass n 367439; 2184/73, mass n 365410; (V 2124/73, mass n 365317).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)