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Sez. 2, Sentenza n. 2124 del 20/07/1973 (Rv. 365317 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365317-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI.*

Il giudice deve, anche di ufficio, tenere conto della intervenuta dichiarazione di incostituzionalita delle norme che vengono in applicazione nella fattispecie sottoposta al suo esame, importando la sentenza della Corte costituzionale, per la sua portata di ordine generale e la particolare natura del vizio che mediante essa viene dichiarato, la definitiva e integrale eliminazione della norma incostituzionale, con efficacia erga omnes e con effetti che retroagiscono sino al momento stesso in cui e venuto a determinarsi il suo contrasto con il precetto costituzionale. Ne restano eccettuati solo quei casi concreti in cui si siano determinate situazioni giuridiche consolidate ed intangibili, il cui accertamento positivo da parte del giudice precede in ordine logico e preclude, per la sua conseguente irrilevanza, l'esame della questione su cui incide la dichiarazione di incostituzionalita: come si verifica nel caso di rapporti gia definiti, anteriormente alla pronuncia di illegittimita costituzionale, in base a giudicato o ad Atti amministrativi non piu impugnabili o ad altri Atti o fatti - quali la prescrizione o la decadenza - di cui siano interamente esauriti gli effetti e che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante la inefficacia della norma dichiarata incostituzionale. (V 2165/72; 1872/71; 2587/70; 2381/70; 3877/69).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)