Sez. 2, Sentenza n. 2183 del 26/07/1973 (Rv. 365410 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVITA - LIMITI.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVITA - LIMITI.*
La norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata, anche d'ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Corte costituzionale rispetto a tutti i rapporti per i quali penda controversia giudiziale, inclusi quelli precostituiti, salvo che per essi si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite per preclusioni nascenti da giudicato, per effetto di Atti amministrativi non piu impugnabili o in conseguenza di Atti negoziali o di altri Atti o fatti dei quali si siano verificati completamente tutti gli effetti. (Conf 2275/69, mass n 341662).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)