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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18333 del 19/09/2016 (Rv. 641072 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Estinzione del giudizio contabile presupposto per mancata riassunzione - Incidenza ai fini della liquidazione dell'indennizzo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641072-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In materia di equa riparazione, la dichiarazione di estinzione del giudizio contabile presupposto per mancata riassunzione in esito all'interruzione per decesso della parte o del difensore non esclude la sussistenza del danno non patrimoniale in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 299 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)