Sez. 2 - , Sentenza n. 20423 del 24/06/2022 (Rv. 665168 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Disciplina introdotta con la l. n. 208 del 2015 - Incidenza sul regime della prova - Previsione di una presunzione “iuris tantum” di assenza del pregiudizio in caso di processo estinto per rinuncia o inattività delle parti - Prova contraria a carico della parte richiedente - Contenuto.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, contiene una presunzione "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio in caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c., che, incidendo innovativamente sul riparto dell'onere della prova, impone alla parte di fornire la prova contraria attraverso una presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto della durata non ragionevole del processo, il fatto ignoto, opposto a quello presunto, del danno non patrimoniale da indennizzare.
Cod. Civ. art. 306, Cod. Civ. art. 307, Cod. Civ. art. 309, Cod. Civ. art. 181, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)