Sez. L, Sentenza n. 397 del 17/01/1981 (Rv. 410864 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONCORSO PER SPESE SCOLASTICHE CORRISPOSTO DAL DATORE DI LAVORO IN VIA CONTINUATIVA E DETERMINATA AI LAVORATORI CON FIGLI ISCRITTI A CORSI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI ASSICURATIVI - CONFIGURABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONCORSO PER SPESE SCOLASTICHE CORRISPOSTO DAL DATORE DI LAVORO IN VIA CONTINUATIVA E DETERMINATA AI LAVORATORI CON FIGLI ISCRITTI A CORSI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI ASSICURATIVI - CONFIGURABILITA.*
Perche una elargizione concessa dal datore di lavoro possa essere esclusa dalla assoggettabilita alla contribuzione previdenziale e necessaria l'eccezionalita dell'elargizione - che non sussiste ove vi sia la reiterazione costante dell'elargizione stessa - e l'animus donandi del datore di lavoro che e parimenti escluso quando sussiste collegamento con il rapporto di lavoro subordinato, anche se la erogazione si fondi su finalita assistenziali, perfettamente compatibili con il concetto di retribuzione recepito dall'art 36 cost pertanto, il concorso per spese scolastiche corrisposto dal datore di lavoro in via continuativa e determinata a tutti i lavoratori con figli iscritti a corsi scolastici, costituendo adempimento di obbligazioni pecuniarie, imposte al datore di lavoro da leggi e convenzioni nel corso del rapporto ed aventi titolo ed origine nel contratto di lavoro, rientra nel concetto di retribuzione imponibile ai fini assicurativi ai sensi degli artt 27 e 28 DPR 30 maggio 1955 n 797, sugli assegni familiari. (Conf 1308/79, mass n 379561, 379562).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)