Sez. L, Sentenza n. 3549 del 26/05/1986 (Rv. 446485 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - ELARGIZIONE DEL DATORE DI LAVORO CONCESSA IN VIA ECCEZIONALE E CON "ANIMUS DONANDI" - ASSOGGETTABILITÀ DA CONTRIBUZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVE A BORSE DI STUDIO EROGATE IN FAVORE DEI FIGLI DEI LAVORATORI E AD INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - ELARGIZIONE DEL DATORE DI LAVORO CONCESSA IN VIA ECCEZIONALE E CON "ANIMUS DONANDI" - ASSOGGETTABILITÀ DA CONTRIBUZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVE A BORSE DI STUDIO EROGATE IN FAVORE DEI FIGLI DEI LAVORATORI E AD INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA.*
Perché un'elargizione concessa dal datore di lavoro ai suoi dipendenti possa essere esclusa dall'assoggettabilità a contribuzione previdenziale sono necessari sia l'eccezionalità della corresponsione, che non sussiste ove vi sia la reiterazione costante della stessa seppur a determinate condizioni, sia l'animus donandi, che è parimenti escluso quando sussista un titolo di collegamento con il rapporto di lavoro. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso che rientrassero nella nozione di retribuzione imponibile le somme erogate dal datore di lavoro per borse di studio in favore dei figli dei lavoratori in virtù di uno specifico accordo aziendale e l'indennità sostitutiva di mensa corrisposta ai lavoratori che non beneficiavano di tale servizio). (V 1746/82, mass n 419588; (V 397/81, mass n 410864).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)