Sez. 1, Sentenza n. 571 del 29/01/1982 (Rv. 418297 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE CON IL SISTEMA DEGLI INTERESSI LEGALI SUL VALORE DEL FONDO STIMATO ANTERIORMENTE - RIFERIMENTO DEL RELATIVO AMMONTARE ALLA DATA DELLA DECISIONE - NECESSITÀ - INTERESSI SULLA SOMMA RISULTANTE DA TALE ADEGUAMENTO - DECORRENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE CON IL SISTEMA DEGLI INTERESSI LEGALI SUL VALORE DEL FONDO STIMATO ANTERIORMENTE - RIFERIMENTO DEL RELATIVO AMMONTARE ALLA DATA DELLA DECISIONE - NECESSITÀ - INTERESSI SULLA SOMMA RISULTANTE DA TALE ADEGUAMENTO - DECORRENZA.*
Qualora il risarcimento del danno per il periodo dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione d'urgenza, cioè dalla scadenza del biennio di occupazione legittima alla data del decreto di espropriazione, venga liquidato con il sistema degli interessi legali sul valore del fondo stimato in un momento anteriore a quello della liquidazione medesima (nella specie, al fine dell'indennità espropriativa), il relativo ammontare deve essere determinato con riferimento al suddetto valore alla data della decisione, vertendosi in tema di debito di valore e non di valuta, e sulla somma risultante da tale adeguamento vanno riconosciuti gli interessi con decorrenza dal verificarsi dell'evento dannoso, a titolo di compenso per il mancato godimento del capitale tardivamente corrisposto. (V 3603/81; (V 1477/81, mass n 412150; (V 4742/79, mass n 401314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)