Sez. 1, Sentenza n. 1210 del 04/02/1992 (Rv. 475574 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - Beni non compresi | Risarcimento dei danni per lesioni personali - Somma dovuta a seguito di transazione - Non ancora percepita al momento della dichiarazione di fallimento del danneggiato - Attribuzione di parte della stessa al fallito - Legittimità - Condizioni.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - Beni non compresi
La transazione in ordine al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lesioni personali, con la relativa quantificazione dell'ammontare, determina la trasformazione del diritto personale alla integrità fisica in diritto patrimoniale sulla somma, con la conseguenza che, ove la somma non sia stata ancora percepita al momento della dichiarazione di fallimento del danneggiato, essa costituisce un bene compreso nella massa fallimentare. Peraltro, qualora la somma liquidata rappresenti, in tutto o in parte, il corrispettivo di quanto il danneggiato avrebbe potuto guadagnare esplicando la propria normale attività di lavoro, il giudice delegato, attraverso la valutazione di tutti gli elementi concreti, può attribuire parte delle somme al fallito per sopperire alle necessità del mantenimento suo e della famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)