Sez. L, Sentenza n. 16045 del 21/12/2000 (Rv. 542828 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA | Collegio giudicante - Mancata coincidenza con quello presente alla discussione della causa - Conseguenze - Equiparabilità dell'invalidità a quella derivante dalla mancanza di sottoscrizione - Rilevabilità d'ufficio in sede di impugnazione - Rimessione della causa al giudice di pari grado.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA
Il motivo di nullità della sentenza, costituito dal fatto che la decisione risulta pronunciata da un collegio giudicante diverso da quello dinanzi al quale si è svolta la discussione, è assimilabile a quello della mancata sottoscrizione della sentenza e, come tale rientra nella previsione di cui all'art. 161, comma secondo, cod. proc. civ., sottraendosi al principio che traduce in motivi di nullità i motivi di impugnazione; ciò comporta che detta nullità è rilevabile anche d'ufficio in sede di impugnazione e che, anche in esito al giudizio di cassazione, la causa debba essere rimessa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza. (Nella specie, riguardando il vizio sentenza di lavoro emessa da un tribunale in grado d'appello, la causa è stata rinviata - a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 51 del 1998 - alla locale corte d'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)