Sez. 1, Sentenza n. 4025 del 02/04/1992 (Rv. 476539 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Nullità della sentenza - In genere, pronuncia sulla nullità | Decisione - Pronuncia da parte di un collegio diverso da quello di spedizione della causa a sentenza - Nullità ex art. 161 cod. proc. civ. - Configurabilità - Dichiarazione della nullità - Autonoma "actio nullitatis" - Esperibilità - Interesse ad una nuova pronuncia "valida" - Impugnazione della sentenza - Necessità.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Nullità della sentenza - In genere, pronuncia sulla nullità
Il motivo di nullità della sentenza, costituito dal fatto che la decisione risulta pronunciata da un collegio giudicante diverso da quello che ha ritenuto la causa a sentenza, è assimilabile a quello della mancata sottoscrizione della sentenza medesima e, come tale, rientra nella previsione di cui all'art. 161, secondo comma, cod. proc.civ., sottraendosi al principio che traduce i motivi di nullità in motivi di impugnazione, con la conseguenza che tale nullità può essere fatta valere con autonoma "actio nullitatis". Tuttavia, qualora si voglia ottenere, oltre la dichiarazione di nullità, anche una nuova pronuncia "valida", l'unico mezzo processuale previsto è l'impugnazione, attraverso la quale viene devoluta al giudice del gravame sia la "quaestio nullitatis", che la pronuncia di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)