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Sez. 1, Sentenza n. 49106 del 08/11/2019 Cc. (dep. 03/12/2019) Rv. 278076 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Sentenza irrevocabile di condanna - Delitto ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 – Sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019 – Poteri di rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278076-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di sostanze stupefacenti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, limitatamente alle c.d. droghe pesanti, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, non ha il potere di modificare statuizioni coperte dal giudicato quali quelle afferenti al riconoscimento di elementi circostanziali attenuanti non attinti dalla decisione di legittimità, all'eventuale giudizio di bilanciamento ed alla misura delle relative diminuzioni di pena eseguite in fase di cognizione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, nel rideterminare la pena aveva applicato per le circostanze attenuanti generiche una riduzione minore di quella inizialmente eseguita dal giudice della cognizione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)